Strumenti normativi

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Definizioni

(Articolo 3 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta nei confronti delle donne e la violenza domestica-Convenzione di Istambul) .

a) Con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce

di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Tipi di violenza e strumenti normativi

Violenza fisica: è caratterizzata da atti lesivi dell’ integrità fisica della donna quali spinte, tirate capelli, strattonamenti, graffi, schiaffi, pugni, calci, morsi, bruciature, cinghiate, bastonate, punzecchiature con coltelli o altri oggetti appuntiti tentativi di strangolamento o soffocamento, minacce con armi, distruzione di oggetti della donna.

La violenza fisica può configurare, oltre i casi più gravi dell’omicidio –che può essere volontario (art. 575 c.p. e 577 cp per aggravante del rapporto di coniugio), preterintenzionale ( art.584 c.p.), o colposo (art.585 c.p.), il reato di lesioni, gravissime, gravi o lievi (art.582 e art. 583 c.p), percosse (581), maltrattamenti contro familiari e conviventi –art.572-

Violenza psicologica: è data da una serie di strategie volte ad esercitare potere e controllo sulla donna , specie inizialmente si può manifestare in maniera subdola, può consistere in intimidazioni, vessazioni, minacce, ingiurie, ricatti, ma anche colpevolizzazioni, svalutazioni continue, umiliazioni, tradimenti palesi, disprezzo, isolamento da amici e parenti, controllo dei movimenti, della corrispondenza e delle telefonate, il convincerla che è pazza, minacciare di lasciarla, di suicidarsi, di portarle via i figli. Obiettivo è il dominio sulla donna, facendole perdere la stima di sé, rendendola insicura, facendola sentire inadeguata, provocandole un continuo disagio psichico.

La violenza psicologica può configurare i reati di ingiurie (art. 594), di minacce (art. 612 c.p.), di violenza privata (art.610 c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi quando le vessazioni sono abituali ( art. 572 c.p.), e nei casi più gravi si può arrivare al reato di sequestro di persona (art.605 c.p).

Violenza economica: molto frequente in famiglia, consiste in una serie di comportamenti volti ad impedire che la donna sia o diventi indipendente economicamente, per poter esercitare un controllo sulla sua vita, ricattandola ed impedendole ogni decisione autonoma.

Si manifesta con il divieto alla donna di avere un lavoro, e se lavora non permettendole di gestire il proprio stipendio, di avere un conto corrente personale, un carta di credito, un bancomat, tenendole nascosta la situazione economica familiare, facendole firmare impegni economici senza spiegazioni, negandole la gestione del mènage familiare, dandole il denaro contato per singole spese, sfruttando la donna in attività familiari senza retribuzione e contributi, non adempiendo ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge o da sentenze.

La condotta della violenza economica può configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), violenza privata –(art. 610 c.p.)

Violenza sessuale: costrizione della donna a subire o compiere contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo: stupro, tentato stupro, ed altri atti a connotazione sessuale quali palpeggiamenti, baci, carezze, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, obbligare la donna ad attività sessuali degradanti e umilianti, a vedere materiale pornografico e ad imitare gli atti rappresentati,ad avere rapporti sessuali con terzi, costrizione a scambi di coppia, frequentazione di privè.

La violenza sessuale è punita dagli art. 609 bis e seguenti C.P. , introdotti dalla L.66/1996, che ha eliminato la distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenta. Tranne in casi particolari, è perseguibile a querela di parte che può essere presentata entro sei mesi ed è irrevocabile. La L.119/2013 ha introdotto l’aggravante dello stato di gravidanza della parte offesa, dell’essere o essere stata coniuge o legata da relazione affettiva, anche senza convivenza, nonché della minore età della vittima quando il colpevole ne sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

Violenza domestica : tutti gli atti di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

La legge 154 del 2001 che stabilisce “ Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, sia nella famiglia fondata sul matrimonio, sia nella famiglia di fatto, ha introdotto la misura dell’allontanamento del familiare violento, che può essere disposto sia dal giudice penale che abbia ricevuto una denuncia o querela, sia dal giudice civile a cui la vittima dell’abuso familiare abbia proposto un ricorso.

La L.119/2013 prevede, a tutela delle straniere vittime di violenza domestica, l’estensione dell’art. 18 d.l.vo 286/1998 (concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale).

STALKING : è definibile come “un insieme di comportamenti persecutori, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore”. Tali condotte persecutorie rappresentano una modalità relazionale ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima e si possono esplicare in comportamenti quali pedinare la persona, aspettarla o fare incursioni sul luogo di lavoro, a casa o in altri luoghi frequentati dalla vittima, telefonarle continuamente, lasciarle ripetuti messaggi, prestarle attenzioni non desiderate, inviarle regali non graditi, molestare e minacciare le persone a lei vicine. Tale relazione forzata viene messa in atto allo scopo di mantenere un controllo e generare ansia e paura, condizionando così il normale svolgimento della vita quotidiana e minando l’autonomia personale.

Lo stalking, è divenuto figura autonoma di reato con la legge n. 38 del 2009 che ha introdotto l’art. 612 bis che punisce gli atti persecutori ed altre norme che prevedono misure a tutela della vittima ( quali il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o dai suoi familiari e di comunicare con loro)

E’ previsto un aumento di pena se il fatto è commesso contro il coniuge anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Gli atti persecutori sono di regola perseguibili a querela di parte proponibile entro sei mesi e revocabile solo processualmente.

Prima di proporre querela, la vittima di atti persecutori può fare richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. Se il soggetto ammonito persiste negli atti presecutori, si procede d’ufficio e la pena è aumentata.

La legge n.119 del 15.10.2013 ha disposto che in caso di atti persecutori, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, la vittima della violenza deve essere informata dell’esistenza di centri antiviolenza sul territorio, della facoltà di nominare un difensore, e della possibilità di usufruire del patrocinio a carico dello stato, ha previsto la priorità nella trattazione del processo, e l’esame con modalità protette della parte offesa che si trovi in stato di vulnerabilità.

In generale, nei reati di violenza alla persona, deve essere data comunicazione alla parte offesa dell’applicazione o modifica delle misure cautelari o coercitive nei confronti dell’imputato .

MOLESTIE SESSUALI quei comportamenti indesiderati, verbali, non verbali e fisici, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Possono configurare il reato generico di molestie p.e p. dall’art. 660 c.p.

FEMMICIDIO, vale a dire l’ uccisione della donna in quanto donna, omicidio commesso dal partner o dall’ex partner, o anche dal padre che non accetta che la figlia si sottragga al controllo sulla sua vita e sulle sue scelte sessuali. Può essere considerato femminicidio anche la morte delle donne uccise dall’AIDS contratto dal partner sieropositivo che ha taciuto la sua condizione, la morte delle prostitute per AIDS o ammazzate dai clienti, gli aborti selettivi per non far nascere figlie femmine, e pure il suicidio della donna che non regge più le vessazioni.

VIOLENZA ASSISTITA INTRAFAMILIARE: qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento del minore o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il/la bambino/a può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo) o indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti.

Ultimamente è presa in considerazione anche in sede penale ravvisandosi il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi –art. 572 c.p..

Il 1 ago 2014 è entrata in vigore in Italia La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta nei confronti delle donne e la violenza domestica( Convenzione di Istambul) , uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che affronta il tema della violenza di genere nelle sue molteplici forme, indicando strategie integrate e globali di contrasto alla violenza. La Convenzione di Istambul prende in considerazione non solo i tipi di violenza sopra elencati, ma anche altre forme che si presentano nelle nostre società sempre più multiculturali e che devono essere previste come reati dagli stati aderenti, senza che possano essere considerate causa di giustificazione la cultura, la tradizione ed il cosiddetto onore: mutilazioni genitali femminili ( già previste e punite dall’art. 583 bis c. p.), matrimoni forzati, aborto forzato e sterilizzazione forzata.

 

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NORME APPLICABILI NELL’AZIONE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE

– Codice Penale:Art. 570   (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) – Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) –Art. 581 (  Percosse) – Art. 582 (  Lesione personale Art. 583-bis ( Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)- Art. 594( Ingiuria )- Art. 609-bis ( Violenza sessuale, art. introdotto dalla L.66/1996) – Art. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) – Art. 610 (Violenza privata) – Art. 612( Minaccia) – Art. 612 bis( Atti persecutori, reato introdotto dalla L.38/2009) Art. 660 (Molestia o disturbo alle persone) –

 – Legge n. 154 del 5 Aprile 2001″Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.

–Legge 23 aprile 2009 n.38, recante misure urgenti in tema di atti persecutori.

– Legge 15 ottobre 2013 n.119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

–Convenzione del Consiglio d’Europa ( Convenzione di Istanbul) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’ 11 maggio 2011 ratificata dall’Italia il 10.9.2013 ed entrata in vigore il 01.08.2014).