STATUTO dell’ASSOCIAZIONE ANANKE ONLUS
Registrato a Pescara il 23.12.2011, serie 3, n. 12232
ART.1) COSTITUZIONE
Premesso che l’Associazione Ananke si è costituita con atto registrato a Pescara il 28 luglio 2005, rep. n.12385, serie 3, rettificato con atto registrato a Pescara il 28.7.2006, rep. n.5671, serie 3, è intenzione delle socie far assumere all’associazione Ananke la qualificazione di Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lvo 460/97, ed a tale scopo adeguare, integrare e modificare le norme statutarie, ferme restando la durata illimitata dell’associazione e l’assenza dello scopo di lucro. L’Associazione si è costituita a partire dalla passione nel costruire un luogo altro di riferimento per le donne in difficoltà a causa di maltrattamenti e/o violenze, contenente il desiderio di affermazione di libertà femminile.
ART.2) DENOMINAZIONE e SEDE
L’associazione aggiungerà, previa iscrizione all’anagrafe delle Onlus, alla denominazione di Ananke l’acronimo Onlus. L’associazione ha sede legale in Pescara, Via Valignani 86. Ogni futura variazione di sede, deliberata dall’assemblea delle socie, non L’associazione opera principalmente nella regione Abruzzo e particolarmente nella provincia di Pescara, anche se potranno essere istituite sedi secondarie e sezioni nel resto d’ Italia e all’estero.
ART.3) OGGETTO E SCOPO
– L’associazione non ha fini di lucro. Essa si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili delle donne, dei minori, e di tutti quei soggetti che siano vittime di violenze o discriminazioni per ragioni di sesso o di orientamento sessuale; l’associazione si prefigge di far emergere e combattere ogni forma di violenza intra ed extra familiare – fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, mobbing,ecc, – contro le donne ed i minori, posto che tutti i tipi di violenza sono lesivi della libertà e dell’integrità psicofisica della persona.
Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, L’Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: – organizzare e gestire – in favore delle donne vittime di violenza e/o di discriminazioni e dei loro figli/e- centri antiviolenza e servizi di accoglienza, ascolto, ospitalità, ed ogni opportuno supporto (psicologico, legale, medico ecc.) per l’ accompagnamento nel percorso di affrancamento, creando reti e partecipando con altre associazioni e con i servizi territoriali (sociali, sanitari, giudiziari, ecc) a reti con cui stabilire procedure e protocolli per rendere più efficaci gli interventi; -promuovere ogni attività volta ad approfondire le tematiche della violenza di genere, degli abusi su minori, delle disuguaglianze e discriminazioni, a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni mediante seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, organizzazione e gestione di progetti di informazione e formazione e di qualunque altro progetto o evento finalizzato all’evoluzione culturale e legislativa in materia;
-promuovere, gestire, partecipare e/o aderire a gruppi, progetti, opere nei quali si esprimano gli interessi delle donne, specificamente quelle azioni volte a migliorare la qualità della vita delle donne e dei loro figli/e, in quanto soggetti potenziali vittime di abusi e/o discriminazioni.
-promuovere ed attuare azioni, progetti e programmi per favorire l’assistenza, la protezione e l’integrazione sociale delle straniere immigrate e della loro prole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 D.P.R. 394/99 e successive modifiche;
-costituirsi parte civile e/o intervenire nei procedimenti che vedano le donne e/o i
minori vittime di violenza, maltrattamenti, sfruttamento ed abusi sessuali.
La ONLUS non potrà svolgere attività diverse da quelle innanzi indicate, ad
esclusione di tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte
le attività accessorie.
Art.4) CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO
Per il conseguimento dello scopo statutario l’associazione può:
– compiere, sia in Italia che all’estero, tutti gli interventi di studio, progettazione ed
esecuzione, nonché tutte le operazioni economiche di natura immobiliare,
mobiliare e finanziaria, purché volte a realizzare gli scopi e le attività associative,
comprese le accessorie e connesse, può operare in convenzione con soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi, può avvalersi di tutti i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni previsti dalla normativa vigente – locale, regionale, nazionale, comunitaria, internazionale- per le attività ed i compiti di cui al presente statuto;
-avvalersi dell’attività delle socie, di volontarie, di dipendenti da assumere e di lavoratrici autonome o società specializzate nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure volti a qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.
ART.5) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio è costituito:
- Dai beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo;
- Da elargizioni o contributi e qualsiasi altra somma pervenga all’associazione a
tale titolo.
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Associazione dispone:
- delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- delle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
- dai contributi di enti pubblici e/o privati;
- delle eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- dei proventi delle iniziative sociali e delle attività economiche marginali;
- dei contributi e delle offerte delle socie e dei terzi per lo sviluppo di specifiche
iniziative;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli interessi eventualmente maturati.
E’ fatto divieto di distribuire gli utili o gli avanzi di gestione conseguiti, che
dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
ART.6) ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio ed entro il termine di giorni 90 verrà predisposto dalla tesoriera e sottoposto al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, e con distinzione delle attività connesse da quelle istituzionali, e si provvederà a convocare l’Assemblea per la deliberazione.
ART.7) SOCIE ORDINARIE
Può aderire all’associazione ogni donna maggiorenne che condivida gli scopi sociali e che non si trovi in una qualsiasi posizione di antitesi o contrasto con gli stessi.
Le associate hanno diritto di essere informate sulle iniziative e sulle attività dell’Associazione, sono tenute a pagare la quota associativa annua nella misura, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, devono accettare e rispettare le clausole e le norme contenute nello statuto ed in eventuali regolamenti dell’Associazione e devono tenere un comportamento corretto e leale sia con le altre socie che con i terzi. Tra le socie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa
ART.8) AMMISSIONE
L’ammissione a socia ordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo che decide a
maggioranza su domanda sottoscritta dalla richiedente, accompagnata dal versamento della quota di ammissione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Ognuna delle socie ordinarie ha diritto ad un voto.
ART.9) DURATA E RECESSO
Con la presentazione della domanda la socia si obbliga ad appartenere all’Associazione per un periodo non inferiore ad intero anno solare.
Qualora la socia intenda recedere, dopo il decorso di tale termine, dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi alla Presidente
almeno 60 giorni prima della scadenza del termine stesso, rinnovandosi, in difetto,
la sua adesione per un altro anno solare.
ART.10) ESCLUSIONE E DECADENZA
Il Consiglio Direttivo può procedere all’esclusione della socia ordinaria nei
seguenti casi:
- Per mancato versamento della quota associativa dopo due richiami scritti.
- Per la violazione delle norme statutarie e/o delle deliberazioni degli organi
dell’Associazione.
- Per la perdita dei requisiti previsti ex art. 7 per l’ammissione o quando non si
trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, previa contestazione del Consiglio direttivo che ne delibera l’esclusione con la maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.
- Per l’assenza ingiustificata a tre riunioni assembleari consecutive.
Si decade dalla qualità di socio in caso di:
Morte o perdita della capacità di agire
- Rinuncia volontaria da comunicarsi per iscritto alla Presidente con un preavviso
di giorni 60 prima della scadenza dell’anno solare.
La perdita della qualità di socia per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
ART.11) SOCIE ONORARIE e SOSTENITRICI
L’Associazione potrà avere anche socie onorarie e sostenitrici.
Sono socie onorarie coloro che per particolari meriti vengano ammesse nell’Associazione con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo. Per il primo anno non sono tenute al pagamento della quota associativa.
Sono socie sostenitrici coloro che offrono un contributo economico significativo, non inferire alla quota associativa annuale;la qualifica permarrà sino all’anno successivo.
Le socie onorarie e sostenitrici, a differenza delle socie ordinarie, non avranno né il diritto di voto né l’onere di contribuire all’attività dell’associazione.
Le volontarie possono fornire il loro contributo senza necessità di essere
associate.
ART.12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- La Presidente;
- La Vice-presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- La Segretaria;
- La Tesoriera;
- L’Assemblea
- Il Collegio dei Revisori dei Conti ( se nominato)
ART.13) ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dalle socie ordinarie.
Le socie onorarie e sostenitrici potranno, senza obbligo di convocazione, essere
presenti all’assemblea ed esprimere pareri, ma senza diritto di voto.
Ciascuna delle socie ordinarie può farsi rappresentare direttamente in Assemblea,
con delega scritta, da un’ altra Socia che non dovrà essere componente del
Consiglio Direttivo né ricevere più di due deleghe.
ART.14) COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:
- Esaminare proposte di modifica del presente Statuto;
- Nominare le componenti del Consiglio Direttivo;
- Provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del suo
Presidente (se nominati);
- Approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, dell’Associazione;
- Approvare l’eventuale regolamento applicativo.
ART.15) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce, anche in luogo diverso da quello della sede
dell’associazione, almeno una volta all’anno su convocazione della Presidente ed
ogni volta sia ritenuto opportuno dai due terzi del Consiglio Direttivo o da un
decimo delle Socie ex art. 20 c.c.
L’Assemblea è convocata per iscritto mediante lettera o e-mail spedita a cura del
Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data della Riunione e recante
l’indicazione precisa dell’ordine del giorno, nonché la data e l’ora della prima e
della eventuale seconda convocazione, ovvero mediante affissione all’Albo
dell’Associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
La seconda convocazione deve obbligatoriamente tenersi entro 72 ore dalla prima
convocazione.
In caso di particolare urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a
3 giorni.
ART.16) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo ed in assenza di
questa dalla vice-presidente ovvero in caso in cui manchi anche questa, da un’
altra socia designata dall’Assemblea medesima fra le componenti del Consiglio
Direttivo.
- Essa è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
validamente rappresentata la maggioranza delle Socie ordinarie.
- In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida quale che sia il numero delle
presenti.
- L’Assemblea delibera di regola a maggioranza di voti delle Socie presenti e/o
validamente rappresentate.
- La votazione è palese, salvo per quanto riguarda le questioni attinenti le
persone.
- La votazione può essere a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la metà
delle iscritte.
- Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate dal
Consiglio Direttivo o da almeno un terzo delle Socie, e vengono deliberate
dall’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con
l’approvazione di almeno due terzi delle Socie.
- Le deliberazioni dell’Assemblea saranno fatte constatare mediante verbale
firmato dalla Presidente della stessa e controfirmato dalla Segretaria o in caso di
assenza da altra socia designata.
ART.17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vice-presidente, Segretaria e
Tesoriera e da un’altra associata eletta direttamente dall’Assemblea delle Socie.
Le componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, decadenza o esclusione di una consigliera, il Consiglio
Direttivo provvederà immediatamente ad informarne l’Assemblea che entro il
termine di giorni 90 provvederà alla sua sostituzione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato di norma dalla Presidente ovvero dai due
terzi delle sue componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza delle
sue componenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza
delle presenti, prevalendo in caso di parità il voto della Presidente.
Non è consentita la formula dell’astensione.
ART.18) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:
- Determinare le direttive di massima dell’attività associativa;
- Deliberare su tutte le questioni di carattere generale che riguardano
l’Associazione;
- Istituire eventuali sedi secondarie dell’Associazione;
- Redigere eventuali regolamenti interni;
- Deliberare sull’ammissione di nuove Socie;
- Deliberare sull’esclusione delle Socie;
- Determinare la misura della quota annuale di associazione;
- Deliberare circa l’assunzione di personale e di collaboratrici/ori esterni,
stabilendo tipologia di rapporto, durata ed emolumenti;
- Compilare i progetti per l’impiego dei residui di bilancio da sottoporre
all’Assemblea;
- Deliberare sull’accettazione di contributi economici devoluti all’Associazione e
sull’opportunità di svolgere studi e ricerche, che rientrino nella sfera di interesse
dell’associazione;
- Approvare tutti i vari tipi di progetti di ricerca;
- Favorire la partecipazione delle Socie all’attività dell’Associazione;
- Formulare il regolamento interno;
- L’esercizio di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il
raggiungimento degli scopi associativi eccetto per le materie riservate
all’Assemblea delle Socie.
ART.19) PRESIDENTE
La Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio.
La Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea, vigila sull’attuazione delle deliberazioni, compie gli atti urgenti da
sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo, intrattiene rapporti con i terzi.
ART.20) VICEPRESIDENTE
In assenza della presidente subentra nella funzione la vicepresidente.
ART.21) TESORIERA e SEGRETARIA
La TESORIERA sovrintende alla gestione finanziaria dell’amministrazione sociale
ordinaria, in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo con
la realizzazione del bilancio Consuntivo.
La SEGRETARIA ha il compito di monitorare la corretta organizzazione e
realizzazione delle attività decise dal Consiglio Direttivo, provvede alla
verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la
corretta tenuta del libro verbali.
ART.22) COLLEGIO REVISORI DEI CONTI – (se nominato) 1. Il collegio dei revisori
dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi
subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). 2. L’incarico di
revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. 3. Per la durata in
carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto
per i membri del consiglio direttivo. 4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro
delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze
dell’assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di
parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità
dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
ART.23) ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione si estingue per delibera adottata dall’Assemblea Straordinaria delle
Socie, con la maggioranza, anche in seconda convocazione, di almeno quattro
quinti delle Socie.
- La proposta di scioglimento deve essere comunicata a tutte le Socie per iscritto
almeno novanta giorni prima della riunione indetta per la deliberazione.
- In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea determinerà le modalità
della liquidazione, la nomina di uno o più liquidatori di cui stabilirà i poteri e le
attribuzioni, la destinazione del fondo comune.
- È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge; in caso di scioglimento
dell’Associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con
finalità analoghe o per fini di pubblica utilità – sentito l’organismo di controllo di
cui all’art.3 comma 190, della legge n.662 del 23/12/1996).
ART.24) In caso di qualsiasi controversia il foro competente è quello della sede
principale dell’Associazione, ossia Pescara;
ART.26) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Pescara, lì, 22 dicembre 2011